Art. 20.
(Retribuzione di posizione).

      1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali

 

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ricoperte nonché agli incarichi ed alle responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni stabilite dal citato decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.